Art. 9.
(Registro professionale delle attività di sicurezza complementare).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno ed è tenuto dalla Commissione il registro delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza complementare previste dalla presente legge, di seguito denominato «registro», distinto nelle seguenti sezioni:

          a) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza che svolgono le attività di trasporto e scorta valori;

          b) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza che svolgono tutte le altre forme di vigilanza non comprese in quella di cui alla lettera a);

          c) dei direttori degli istituti di investigazioni;

          d) degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e ricerca;

          e) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e dei loro coadiutori;

          f) delle guardie particolari giurate, con l'annotazione dell'autorizzazione a svolgere il servizio su tutto il territorio nazionale.

      2. Al registro possono iscriversi coloro che:

          a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) hanno compiuto la maggiore età;

          c) godono dei diritti civili;

 

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          d) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado, e delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;

          e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;

          f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o alla professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, secondo massimali previsti con apposito decreto del Ministro dell'interno.

      3. Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, previo parere della Commissione, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:

          a) alla composizione delle sezioni della Commissione incaricate della tenuta delle sezioni del registro di cui al comma 1, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate;

          b) alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro;

          c) all'individuazione delle attività o professionalità per le quali occorre un titolo di studio di livello universitario, e al riconoscimento delle qualificazioni professionali, tenuto conto di quanto è stabilito dall'articolo 13;

          d) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, da predisporre a cura della Commissione.

      4. Il decreto di cui al comma 3, lettera c), è adottato di concerto anche con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca.
      5. Le spese per la tenuta del registro sono poste a carico degli istituti che svolgono le attività di sicurezza complementari di cui alla presente legge.

 

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